Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali forensi, è inammissibile l’intervento di terzi, in quanto privi di legittimazione ed interesse, salvo eccezioni espressamente previste (Nella specie, trattavasi di cancellazione amministrativa dall’albo).
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 22 Novembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 09 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
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