Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF e solo per conoscenza al Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, il ricorso era stato trasmesso al CNF e inviato “per conoscenza” al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 13 luglio 2017, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 13 Luglio 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 16 Febbraio 2016
abc, Giurisprudenza CNF

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