Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha pronunciato la decisione gravata. La ratio è quella di consentire all’organo disciplinare (CDD) e a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla (Nel caso di specie, trattavasi di delibera COA di cancellazione amministrativa dall’albo per perdita del requisito della condotta irreprensibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 300 del 15 luglio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 300 del 15 Luglio 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 31 Marzo 2023 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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