È inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha pronunciato la decisione gravata. La ratio è quella di consentire all’organo disciplinare (CDD) e a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla (Nel caso di specie, trattavasi di delibera COA di cancellazione amministrativa dall’albo per perdita del requisito della condotta irreprensibile).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 300 del 15 Luglio 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 31 Marzo 2023 (cancellazione amm.va)
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