Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha pronunciato la decisione gravata. La ratio è quella di consentire all’organo disciplinare (CDD) e a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 179 dell’8 maggio 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 180 dell’8 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 08 Maggio 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 13 Novembre 2023 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment