Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 57 del 7 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 07 Marzo 2024 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Giugno 2023 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment