Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 133 del 28 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 28 Ottobre 2019 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 26 Settembre 2012 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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