Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 25 Ottobre 2018 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 15 Dicembre 2015 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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