E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 25 Ottobre 2018 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 15 Dicembre 2015 (archiviazione)
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