Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 90

NOTA:
In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 14 Aprile 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 31 Dicembre 2014
abc, Giurisprudenza CNF

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