Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 372

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 372 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 27 Giugno 2014 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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