Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva disposto la cancellazione del ricorrente dall’Albo Speciale degli Avvocati Stabiliti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 25 Maggio 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 24 Aprile 2014 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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