Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 467 del 30 dicembre 2024
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Fuochi Tinarelli), SS.UU., sentenza n. 7402 del 20 marzo 2025.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 467 del 30 Dicembre 2024 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 17 Febbraio 2021
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