Inammissibile l’impugnazione dell’archiviazione da parte del segnalato o incolpato prosciolto

In materia disciplinare, l’art. 61 L. n. 247/2012 stabilisce la legittimazione all’impugnazione dell’incolpato esclusivamente nel caso di affermazione di sua responsabilità, sicché è inammissibile -per difetto di interesse e di legittimazione- l’impugnazione dallo stesso proposta avverso il provvedimento di archiviazione, al fine di ottenere una motivazione di proscioglimento più favorevole o quale che sia l’intento perseguito del ricorrente (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione perché a suo dire pronunciato da un CDD territorialmente incompetente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 151 del 24 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, sebbene riferite a impugnazioni dell’archiviazione volte ad ottenere una motivazione più favorevole, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 235 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 87 del 3 maggio 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 24 Aprile 2024 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 157 del 21 Ottobre 2019 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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