Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione da parte dell’incolpato prosciolto

In materia disciplinare, l’art. 61 L. n. 247/2012 stabilisce la legittimazione all’impugnazione dell’incolpato nel caso di affermazione di sua responsabilità, sicché è inammissibile l’impugnazione dallo stesso proposta avverso il provvedimento di archiviazione al fine di ottenere una motivazione di proscioglimento più favorevole (Nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione affermava l’ontologica esistenza del fatto oggetto di contestazione, pur dichiarandone l’irrilevanza disciplinare quale mero errore prontamente emendato e, proprio in quanto tale, poi fatto valere in sede giurisdizionale dalla pretesa vittima dell’errore stesso contro l’incolpato prosciolto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 87 del 3 maggio 2021

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 235

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 03 Maggio 2021 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 27 Marzo 2018 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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