L’interesse ad impugnare una decisione disciplinare o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, all’aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. In difetto di tale interesse, il ricorso è inammissibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione territoriale di proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate chiedendo la riforma della sola motivazione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 12 Settembre 2012 (assoluzione)
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