L’interesse all’impugnazione della decisione del COA trova il suo presupposto nella utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare al ricorrente e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza anche parziale, nel precedente giudizio. La regola dell’interesse ad impugnare, infatti, si immedesima nell’aspettativa del ricorrente all’ottenimento di una modificazione in melius della statuizione impugnata e non può subire deroghe ed eccezione. Conseguentemente, non sussiste interesse ad impugnare la decisione del COA che abbia deliberato il “non luogo a sanzione”, che infatti si risolve comunque in una formula assolutoria insuscettibile di una reformatio in melius.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 209
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons.Naz. Forense n. 120 del 17/09/1999.
Sulla inammissibilità della decisione di assoluzione anche con riferimento alla sua motivazione:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.
– Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 2001, n. 206, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Iannelli D (conf.)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 12 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Marzo 2010 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11294 del 01 Giugno 2015 (respinge)
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