Inammissibile l’impugnazione della delibera di sospensione del procedimento

La deliberazione dei Consiglio territoriale che dispone la sospensione del procedimento amministrativo in attesa di una decisione giudiziaria potenzialmente rilevante non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva sospeso la pronuncia in merito alla richiesta di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti in attesa della decisione della Corte Europea. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 378

NOTA:
Sulla non impugnabilità delle delibere endoprocedimentali, cfr. in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 347, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 29 luglio 2016, n. 277, , Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 10 maggio 2016, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 353, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 352, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 24 novembre 2016, n. 341, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 340, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 339, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 319, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 21 luglio 2016, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 19 maggio 2016, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 10 maggio 2016, n. 139, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 2 maggio 2016, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5.
In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibere endoprocedimentali de quibus non sono impugnabili davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atti amministrativi- non sono impugnabili neppure davanti al TAR.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 378 del 30 Dicembre 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 01 Aprile 2014
abc, Giurisprudenza CNF

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