La decisione pronunziata dal Consiglio Territoriale, che si risolva nella conferma di un provvedimento già in precedenza adottato, ha natura di atto meramente confermativo, insuscettibile -in quanto tale- di autonoma impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, giacché alla facoltà di sollecitare al COA l’annullamento o revoca in autotutela di un proprio provvedimento, non può essere associato il correlativo diritto del richiedente stesso di ottenere una nuova ed autonoma pronunzia su di una questione già precedentemente decisa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva chiesto al COA di appartenenza l’annullamento in autotutela di una sanzione disciplinare irrogatagli e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il COA confermava la decisione adottata, rigettando così l’istanza in autotutela. La delibera di rigetto veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Piacci), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 5
NOTA:
In senso conforme, C.N.F. con sentenza 10/12/2007 n. 202; Consiglio Nazionale Forense, sentenza 31/12/2007 n. 277.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 19 Febbraio 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Dicembre 2011 (sospensione)
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