Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale (tantopiù da parte dell’esponente)

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione o sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale (che non costituisce una “decisione” in senso stretto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 25 luglio 2016, n. 232

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 25 Luglio 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera del 16 Luglio 2013
abc, Giurisprudenza CNF

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