La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione o sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale (che non costituisce una “decisione” in senso stretto).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 25 Luglio 2016 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera del 16 Luglio 2013
0 Comment