La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Losurdo), sentenza del 26 luglio 2016, n. 246
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 26 Luglio 2016 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 28 Ottobre 2013 (archiviazione)
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