Inammissibile l’impugnazione contenente solo mere illazioni sull’asserita parzialità del giudice disciplinare

Il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale deve contenere, a pena di inammissibilità, le specifiche ragioni di censura del provvedimento contestato, sia dei suoi contenuti fattuali sia con riferimento agli errori procedimentali o di diritto che abbiano determinato la non corrispondenza del procedimento o della decisione alle formalità del rito e/o alla corretta applicazione dei principi deontologici alla fattispecie esaminata, perciò non essendo all’uopo sufficiente limitarsi ad una diversa ricostruzione o interpretazione dei fatti oggetto di incolpazione né tantomeno limitarsi a censurare l’asserita erroneità della decisione impugnata perché in thesi dovuta ad un preteso atteggiamento persecutorio e discriminatorio del giudice disciplinare nei confronti dell’incolpato senza tuttavia indicare quali sarebbero i “vizi” della decisione impugnata e perché le motivazioni contenute nella stessa dovrebbero essere ritenute errate.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza del 10 luglio 2017, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 10 Luglio 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 28 Novembre 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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