E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art.60 r.d. n.37/34) perché non iscritto all’albo professionale in quanto sospeso cautelarmente e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta in proprio da soggetto sospeso cautelarmente, ed in calce al ricorso era altresì conferita procura speciale ad avvocato, che tuttavia non era Cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.Cass.SS.UU. 08.05.2008 n.11213-ord.;Cass.SS.UU. 08.08.2001 n.10956.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 19 Dicembre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 23 Dicembre 2011 (sospensione)
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