Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)

Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 366 del 1° dicembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 366 del 01 Dicembre 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 312 del 28 Aprile 2021 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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