Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Minervini), sentenza n. 113 del 14 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 14 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 07 Febbraio 2022 (sospensione)
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