Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)

Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.
Peraltro, l’abilitazione del difensore al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori deve sussistere già al momento della proposizione del ricorso al CNF (o alla Cassazione), non trovando altrimenti applicazione l’art. 182 cpc, che riguarda infatti il caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 18 Aprile 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 91 del 11 Ottobre 2021 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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