Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)

Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi ovvero, ai sensi dell’art. 60 co. 4 RD 37/1934, farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF, non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato, era stato proposto a mezzo avvocato non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 254 del 14 novembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 14 Novembre 2023 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 28 Dicembre 2018 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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