Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchieri), sentenza n. 116 del 25 giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 25 Giugno 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 25 Ottobre 2017 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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