Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio, dovendo nel contempo escludersi la possibilità di sanatoria e/o ratifica in applicazione dell’art. 182, comma 2 c.p.c., che non opera qualora sia richiesta una procura speciale, come avviene per la difesa dinanzi il Consiglio Nazionale Forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Stoppani), sentenza n. 111 del 17 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 17 Ottobre 2019 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 18 Novembre 2017 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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