Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato sottoscritto da avvocato non Cassazionista e privo di procura speciale alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 25 Ottobre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 05 Febbraio 2015 (cancellazione amm.va)
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