Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista (o privo di procura speciale)

Per il ricorso al CNF, che non sia proposto in proprio dall’incolpato avvocato, è necessaria l’assistenza – a norma dell’art. 60, 4° comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – di un difensore munito di mandato speciale ed iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 02 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 16 Novembre 2009 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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