Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc; inoltre, la procura rilasciata per il procedimento davanti al Consiglio territoriale, organo amministrativo, vale solo ed esclusivamente per detto procedimento, non potendosi estendere gli effetti di tale procura ad un procedimento quale quello davanti al CNF, che ha invece carattere giurisdizionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 22 marzo 2017, n. 18
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Michele), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 379, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 373, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 354.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 22 Marzo 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
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