Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc; inoltre, l’eventuale procura rilasciata per il procedimento davanti al Consiglio territoriale, organo amministrativo, vale solo ed esclusivamente per detto procedimento, non potendosi estendere gli effetti di tale procura ad un procedimento quale quello davanti al CNF, che ha invece carattere giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 3 agosto 2017, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 03 Agosto 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 13 Luglio 2015 (cancellazione amm.va)
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