Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato munito di mandato speciale, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori, non operando in mancanza la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 10 Ottobre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 27 Novembre 2017 (cancellazione amm.va)
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