Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale (Nel caso di specie, il ricorso -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto mediante avvocato non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 72 del 29 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 29 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 14 Giugno 2016 (sospensione)
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