Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’interessato- era stato proposto a mezzo di avvocato divenuto Cassazionista solo dopo la notifica del ricorso stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cosimato), sentenza n. 11 del 29 gennaio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 29 Gennaio 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 7 del 17 Novembre 2021 (avvertimento)
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