Inammissibile l’impugnazione al CNF priva di sottoscrizione (anche se proposta a mezzo PEC)

In tema di procedimento disciplinare, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione al CNF non sottoscritta dalla parte personalmente (qualora proposta in proprio da avvocato munito di jus postulandi), ovvero dal suo procuratore speciale (qualora proposta a mezzo avvocato cassazionista). (Nel caso di specie trattavasi di ricorso proposto congiuntamente da due incolpati in proprio, ma sottoscritto da uno solo di loro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal ricorrente non firmatario, nel contempo accogliendo parzialmente nel merito l’appello ad esclusivo beneficio dell’altro ricorrente che aveva invece sottoscritto l’atto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 142 del 17 luglio 2021

NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 8 del 25 gennaio 2021, secondo cui, anche qualora l’impugnazione al CNF sia proposta in via telematica, la PEC stessa non rende superflua la firma del ricorso.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 23 Marzo 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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