E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso il provvedimento del COA di liquidazione degli onorari (c.d. opinamento o parere di congruità), in quanto gli atti impugnabili davanti al Consiglio Nazionale sono soltanto quelli tassativamente previsti dalla legge e riguardano, otre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli Albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Conigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 02 Marzo 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 12 Aprile 2010
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