Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

I motivi dell’impugnazione possono intendersi specifici quando, a prescindere da formule sacramentali, dall’impugnazione proposta emergano in maniera chiara, inequivoca e congiunta: a) l’individuazione delle statuizioni concretamente impugnate e b) l’esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del giudice di prime cure ovvero prospetti un nuovo assetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo giudice. La carenza o l’insufficienza di tali requisiti (motivi specifici) rende l’impugnazione inidonea al raggiungimento del suo scopo ed integra di fatto una nullità che ne determina l’inammissibilità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 60 del 16 luglio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 16 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 14 Luglio 2016 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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