Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 12 del 30 gennaio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 30 Gennaio 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera n. 328 del 14 Maggio 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment