I motivi dell’impugnazione possono intendersi specifici quando, a prescindere da formule sacramentali, dall’impugnazione proposta emergano in maniera chiara, inequivoca e congiunta: a) l’individuazione delle statuizioni concretamente impugnate e b) l’esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del giudice di prime cure ovvero prospetti un nuovo assetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo giudice. La carenza o l’insufficienza di tali requisiti (motivi specifici) rende l’impugnazione inidonea al raggiungimento del suo scopo ed integra di fatto una nullità che ne determina l’inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Calabrò), sentenza del 13 luglio 2017, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 13 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 12 Dicembre 2015 (sospensione)
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