Inammissibile l’appello in proprio al CNF dell’avvocato sospeso (ovvero cancellato o radiato)

Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell’Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall’avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. GRIMALDI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 93

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 20 Luglio 2012 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 01 Ottobre 2010 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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