Inammissibile la ricusazione non del giudice come pesona fisica ma come Ufficio Giudiziario

L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 491 del 31 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 491 del 31 Dicembre 2024 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 30 Giugno 2024
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment