L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 491 del 31 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 491 del 31 Dicembre 2024 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 30 Giugno 2024
0 Comment