L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell’intera Sezione disciplinare.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 306 del 23 Luglio 2024 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 29 Luglio 2020
0 Comment