E’ inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere. Diversamente opinando, si finirebbe col legittimare la neutralizzazione della potestà decisoria del giudicante, così impedendone l’esercizio delle funzioni cui è preposto l’organo di disciplina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 18 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 14 Dicembre 2021 (avvertimento)
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