L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 09 Novembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 80 del 04 Dicembre 2020 (sospensione)
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