L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell’intera Sezione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 22 Marzo 2022 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 06 Giugno 2017
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