L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 12 Settembre 2016 (censura)
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