L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 28 Ottobre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 20 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
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