L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. E’ pertanto inammissibile la generica ricusazione dell’intero Collegio giudicante, quand’anche proposta con istanze separate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 80 del 18 settembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 18 Settembre 2019 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 06 Giugno 2017 (apertura procedim.to)
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