L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione -peraltro dichiarata comunque infondata nel merito- nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 22 Novembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 09 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
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