La ricusazione non è consentita nei confronti dell’intero Consiglio territoriale ma soltanto dei singoli componenti, per i motivi indicati dagli artt. 51 e 52 c.p.c., anche nel caso in cui il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto per ciascun componente, manifestandosi palese la volontà del ricorrente di ricusare per tal via non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato l’intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 9
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 09 Marzo 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 02 Ottobre 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24966 del 23 Ottobre 2017 (respinge)
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